Eduardo Domínguez: Il pagamento dell’indennizzo non genera IVA

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Ringrazio innanzitutto il Finanziario per lo spazio fornito al tuo server, per poter condividere alcuni commenti che potrebbero interessare i tuoi lettori. Di recente, ci è stato riferito che l’Agenzia delle Entrate ha inteso osservare nell’ambito del valore di atti o attività soggetti ad IVA, il pagamento del risarcimento per merce danneggiata, in virtù di ciò ci permettiamo di commentare la questione.

È importante ricordare che l’IVA è un’imposta per competenza mista, ovvero richiede l’aggiornamento di due elementi: a) l’atto o l’attività svolta è soggetto alla Legge, e b) il pagamento di un corrispettivo.

Il primo di essi è aggiornato se il soggetto svolge nel territorio nazionale una delle attività previste dall’articolo 1 della LIVA; cioè l’alienazione di beni, la prestazione di servizi autonomi, l’uso o godimento temporaneo di beni o l’importazione di beni o servizi.

Quanto sopra implica che, se una delle ipotesi sopra citate non rientra in una, ci troviamo di fronte ad atti o attività non soggetti all’imposta, per cui il reddito o il corrispettivo ottenuto non viene tassato, come stabilito dall’articolo 4-A del LIVA.

Il secondo di essi, come già accennato, è il pagamento del corrispettivo dovuto, essendo un compenso per la consegna di un bene, o la prestazione a cui una delle parti è obbligata nei contratti bilaterali, a corrispondere a quanto offerto. o fatto dall’altro.

Il pagamento del corrispettivo è talmente rilevante che, pur avendo aggiornato alcuni degli atti o attività previsti dall’articolo 1 della Legge, non vi è maturazione dell’imposta senza questo secondo elemento.

È importante sottolineare che il corrispettivo, oltre ad essere uno degli elementi di competenza fiscale, costituisce la base su cui esso viene determinato. In altre parole, l’importo del reddito o del corrispettivo percepito sarà il valore degli atti o attività del mese, quando questi siano ottenuti come compenso per un atto o attività tra quelli previsti dall’articolo 1 della LIVA.

Ora, soffermandoci sulla questione che ci riguarda, l’indennizzo della responsabilità civile contrattuale è regolato in vari articoli del codice civile, sia federale che statale, ma all’incirca, possiamo dire che il concetto di compensazione è destinato a compensare a una delle parti il ​​danno o la lesione cagionata alla sua controparte. I danni si riferiscono alla menomazione subita da una persona nella sua integrità, nel suo patrimonio o nel suo patrimonio. Nel frattempo, i danni sono profitti leciti che non si ottengono più, o spese causate da un atto o dall’omissione di un atto di altra persona.

In altre parole, il risarcimento dei danni in ambito civile offre a riparatore e non punitivo o sanzionatorio, e tanto meno significa un compenso per il controvalore che significa un obbligo di dare, fare o non ricevere in precedenza.

Da quanto sopra esposto, risulta chiaro che, per far sorgere un indennizzo, è necessario preventivamente cagionare un deterioramento o una lesione del patrimonio di una persona, per inadempimento di un’obbligazione da parte della controparte. In tal senso, cagionare un deterioramento o un deterioramento dei beni o dei beni di una persona, non costituisce in quanto tale atto o attività previsto dall’articolo 1 della LIVA, non essendo una prestazione di servizi, un’alienazione di beni, una concessione in uso o godimento temporaneo di beni, tanto meno un’importazione, e quindi, non può essere considerata un’attività soggetta alla legge.

E d’altra parte, se le somme percepite a titolo di risarcimento non vengono corrisposte a titolo di compensazione economica per un’obbligazione anticipata, non possono nemmeno essere considerate come corrispettivi.

Di conseguenza, se il deterioramento o il deterioramento dei beni o dei beni di un contraente, causati da un inadempimento contrattuale, non realizza un’attività o un atto oggetto di legge, e se le somme percepite a titolo di risarcimento non possono essere considerate come considerazione, è chiaro che l’Imposta sul Valore Aggiunto non è causata da compensazione contrattuale.

L’autore è uno specialista nella prevenzione delle operazioni con risorse di provenienza illecita certificate dalla FIU.

Contatto: eduardo@sociis.mx

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